Maltrattamenti contro familiari o conviventi

(1)Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia (2) o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.] (3)
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni (4).
Note
(1) Sia il testo sia la rubrica dell’articolo sono stati modificati dall’art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172. In precedenza tale disposizione recita: “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.”
(2) Il concetto di persona della famiglia tradizionalmente veniva circoscritto ai coniugi, consangunei, affini, adottati e adottanti, ora invece si propende per un’interpretazione estensiva in cui rientrano dunque i soggetti legati da qualsiasi rapporto di parentela, nonchè i domestici, a patto che vi sia convivenza. Si tratta di un requisito importante che comporta quindi l’ammissibilità della fattispecie in esame anche nei confronti del convivente more uxorio.
(3) Tale comma è stato prima inserito dall’art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172 e poi abrogato dall’art. 1, comma 1-bis, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(4) Si tratta di un’ipotesi di delitto aggravato dall’evento lesione, evento che non deve però essere voluto, se così fosse infatti il reo risponderebbe di lesioni ex art. 583.
Ratio Legis
Applicandosi a differenti contesti, tale disposizione appare diversamente diretta a tutelare la famiglia, quanto la dignità personale che la tollerabilità della convivenza.